Statuto
Statuto Associazione di Promozione Sociale “Genitori Sempre”
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI.
Articolo 1. Costituzione, sede e durata.
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “Genitori Sempre” con sede in via/piazza……nel Comune di Agordo (BL)
2. La variazione della sede non comporta modifica statutaria.
3. La durata e’ a tempo indeterminato.
Articolo 2. Statuto.
1. L’Associazione “Genitori Sempre” e’ disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, della legislazione regionale di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
Articolo 3. Modifiche allo Statuto.
1. Il presente Statuto e’ modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi con la presenza di almeno i due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 4. Finalita’.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita’ di promozione e di utilità sociale nel campo della promozione della solidarietà tra genitori e famiglie che hanno perso, per cause diverse, i propri figli.
In particolare l’associazione si propone lo scopo di aiutare tutti coloro che sono stati colpiti dalla perdita di una persona cara attraverso l’attuazione di tre modalità di azione:
a. creazione di un gruppo di prima emergenza e di auto-mutuo aiuto: l’associazione si propone di creare un gruppo di persone che si impegnerà a stare vicino alle famiglie che vengono improvvisamente colpite dalla perdita di in figlio e /o comunque di una persona cara. A tal fine l’associazione non solo organizzerà, in base alle necessità, incontri collettivi e/o individuali per dare un immediato supporto (morale, psicologico, terapeutico, legale/amministrativo) alle famiglie nel momento in cui vengono colpite dal lutto, ma si impegnerà, altresì, anche attraverso la creazione di una rete di professionisti preparati, ad assicurare un supporto stabile nel tempo alle famiglie stesse.
Il gruppo per l’attuazione delle finalità sopra descritte si impegna anche a partecipare a convegni, incontri e/o ad organizzare, esso stesso, momenti di studio per prepararsi anche dal punto tecnico- professionale ad affrontare il dolore con il più ampio raggio di strumenti possibili.
b. azione di prevenzione: l’associazione si ripropone di organizzare gruppi di incontro rivolti a bambini, adolescenti ed alle loro famiglie, anche nelle scuole, al fine di promuovere la cultura della prevenzione per una crescita responsabile che tenga conto dell’importanza fondamentale del rispetto della propria vita e di quella degli altri. In particolar modo per sensibilizzare i giovani ad affrontare temi, forse scomodi, ma reali quali la morte e/o, il disagio fisico mentale in genere.
c. azione di crescita culturale e civica: l’associazione si ripropone, infine, anche nell’attuazione degli obbiettivi sopra descritti di organizzare momenti di sport, manifestazioni canore, viaggi, attività ricreative, laboratori che potranno anche avere lo scopo di ricordare, in particolare, coloro che sono scomparsi (per esempio pubblicazioni di libri in memoria, organizzazione di tornei di calcio m memoria etc.). A tal fine l’associazione si impegna a supportare ed a collaborare con associazioni e/o enti che condividono le stesse finalità sopra descritte.
d. Oltre alle attività principali, l’Associazione può svolgere attività complementari.
(facoltativo) In particolare per gli associati potrà, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 e 3, della legge 383/2000:
allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande;
organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché attività turistiche e ricettive per i propri associati, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale.
e. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di attività complementari a quelle statutarie e a quelle ammesse dalle leggi in materia.
f. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
TITOLO SECONDO ADERENTI.
Articolo 5. Ammissione.
1. Possono essere ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità indicate dallo statuto.
2. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio. In ogni caso, il diniego dovrà essere motivato e potrà essere causa della mancata ammissione dell’aspirante socio.
3. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale di autofinanziamento, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti emanati e delle delibere degli organi sociali.
4. Il richiedente acquisirà la qualifica di socio al momento dell’iscrizione nel libro dei soci.
Articolo 6. Diritti e doveri degli aderenti.
1. L’ammissione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento e di approvare il bilancio.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini fissati la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Articolo 7. Recesso ed esclusione.
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo o all’Assemblea.
2. I soci che non avranno comunicato la loro volonta’ di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di adesione (se prevista).
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
4. L’esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata entro 30 gg. dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato
5. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
TITOLO TERZO ORGANI.
Articolo 8. Organi.
1. Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive nonché assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Articolo 9. Composizione dell’Assemblea.
1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente.
Articolo 10. Convocazione.
1. L’Assemblea si riunisce, almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta.
La comunicazione deve essere spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa e dovrà pervenire ai destinatari almeno dieci giorni prima della data della riunione.
2. La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’Assemblea potrà essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
Articolo 11. Oggetto delle delibere Assembleari.
1. L’Assemblea:
– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
– approva i bilanci consuntivo e preventivo;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
delibera in via definitiva sulla esclusione dei soci;
– approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– delibera sulle modifiche al presente Statuto;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione
e la devoluzione del suo patrimonio.
Articolo 12. Validità delle Assemblee.
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con le maggioranze di cui all’art. 3 del presente statuto; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con le maggioranze di cui all’art. 25 del presente statuto.
5. Le discussioni e le deliberazioni delle Assemblee sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure: da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
6. Ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto.
7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Articolo 13. Il Consiglio Direttivo.
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di 3 anni , rieleggibili. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Consiglio, qualora mantenga la maggioranza assoluta dei componenti, provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti nel corso della successiva Assemblea dei soci. Diversamente il Consiglio Direttivo convocherà una assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
3. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta di almeno il 20% dei soci, comunque più volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
6. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.
Articolo 14. Il Presidente.
1. Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione; in merito all’attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.
5. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato entro il mese successivo.
6. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Associazione.
7. L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Articolo 15. Il Vicepresidente.
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 16. Il Segretario.
1. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell’esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.
TITOLO QUARTO PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO.
Articolo 17. Patrimonio.
1. Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e lasciti;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) ogni altro tipo di entrate ammesso dalla Legge 383/2000.
Articolo 18. Erogazioni, donazioni e lasciti.
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione e ratificati dall’Assemblea.
3. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Articolo 19. Bilancio.
1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
3. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione degli associati, almeno venti giorni prima della data fissata per l’approvazione.
4. I soci, riuniti in Assemblea, approveranno il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale cui si riferisce il consuntivo.
Articolo 20. Avanzi di gestione.
1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che, per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l’attuazione delle attività istituzionali.
Articolo 21. Convenzioni.
1. L’Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo.
La copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
2. Nel caso di svolgimento di attività mediante convenzioni, l’Associazione dovrà assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI.
Articolo 22. Consorzi/coordinamenti.
1. L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.
Articolo 23. Scioglimento.
1.In caso di scioglimento, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, dopo la liquidazione, a finalità di utilità sociale.
2. Lo scioglimento dell’Associazione e’ deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Articolo 24. Legge applicabile.
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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